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Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 11/12/1976 (Rv. 383368 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383368-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art 1 legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica alle cause indicate nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1942 n 12) e, fra queste, alle cause di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art 3 stessa legge. (Conf 822/75, mass n 374196; (Conf 4017/74, mass n 372608; (Conf 227/73, mass n 362062; (Conf 970/72, mass n 357258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)