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Sez. 3, Sentenza n. 4017 del 05/12/1974 (Rv. 372608 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372608-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali durante le ferie degli avvocati e dei procuratori non si applica ai sensi dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 alle cause indicate nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario, tra le quali sono comprese quelle di opposizione all'esecuzione. (Conf 227'73, mass n 362062; 970'72, mass n 357258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)