Sez. 3, Sentenza n. 8607 del 12/04/2006 (Rv. 589456 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale - Espletamento in primo grado - Riproposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Ricorso per cassazione - Trascrizione dei capitoli di prova - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso strumento probatorio già assunto in primo grado, esso verta, su fatti diversi, essendo necessario che la prova abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già dedotte. A tal fine, la parte deve riprodurre, nel ricorso con cui si censura la mancata ammissione delle prove dedotte in appello, anche i capitoli di prova ammessi in primo grado, onde consentire alla Corte di Cassazione la verifica, sul piano della legittimità, del giudizio di inammissibilità formulato dal giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)