Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 12/03/2004 (Rv. 571054 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale - Espletamento in primo grado - Riproposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Requisito della novità - Nozione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in primo grado, esso verta, però, su fatti diversi, essendo necessario che la prova abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già dedotte. Pertanto, manca tale requisito quando la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali ivi rese (come nella fattispecie, relativa ad un giudizio di separazione personale, in cui la ricorrente aveva riproposto fatti e accadimenti che avrebbero dovuto escludere l'addebito a lei attribuito dai primi giudici, ovvero dimostrare le responsabilità del marito: fatti e accadimenti che, dunque, dovevano essere dedotti in occasione dell'ammissione del mezzo istruttorio chiesto a quei giudici).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)