Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 26/01/2006 (Rv. 587851 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado - Riproposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)