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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11053 del 27/04/2021 (Rv. 661234 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Costi di leasing e costi di locazione immobiliare - Modalità di rilevazione - Differenze - Metodo cd. finanziario e metodo cd. patrimoniale - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661234-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di reddito di impresa, i costi di "leasing" finanziario non sono sovrapponibili a quelli di locazione di immobile, in quanto il relativo negozio, concretandosi nell'acquisto, da parte della società di "leasing" in luogo della locataria, di un bene strumentale che poi concede in godimento a quest'ultima, ha natura sostanziale di contratto di finanziamento, al pari del mutuo, sicché, in virtù del principio contabile internazionale IAS 17, è appropriata la rilevazione del bene nello stato patrimoniale della locataria, sia come attività, sia come impegno a pagare i canoni futuri, onde consentire una rappresentazione più fedele alla capacità economica e allo stato dell'impresa (cd. metodo finanziario), con conseguente diritto della stessa alla deduzione delle relative quote di ammortamento, mentre nella locazione immobiliare i canoni sono imputati al conto economico secondo il metodo cd. patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1985 num. 917 art. 9 com. 3, Cod. Civ. art. 1697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)