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Sez. U - , Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 (Rv. 660307 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore – Fallimento dell’utilizzatore - Insinuazione al passivo del concedente - Oneri di allegazione e prova.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660307-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Cod. Civ. art. 1526 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)