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Sez. 5, Sentenza n. 8292 del 26/05/2003 (Rv. 563554 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Iscrizione in bilancio di beni in locazione finanziaria prima del riscatto - Ammissibilità - Affermazione - Principio di redazione del bilancio secondo il cd. criterio finanziario - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563554-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di reddito di impresa, con riferimento ai beni oggetto di locazione finanziaria, l'imprenditore - locatario che non abbia ancora pagato la quota di riscatto degli stessi, può iscrivere i cespiti in bilancio utilizzando il criterio cd. finanziario, attraverso la patrimonializzazione dei canoni effettivamente pagati al locatore. L'iscrizione in bilancio del costo effettivamente sostenuto dall'imprenditore e debitamente contabilizzato non può considerarsi vietato per il fatto che l'art. 67, ottavo comma, del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 prevede uno speciale regime dei canoni di locazione finanziaria nell'ambito della disciplina dei costi, atteso che l'assoggettamento dei componenti negativi del reddito al regime dei ricavi - costi - rimanenze ovvero a quello della loro patrimonializzazione è una scelta insindacabile dell'imprenditore che non contraddice il principio di veridicità del bilancio, in quanto l'iscrizione di un tale costo, effettivamente sostenuto, non configura alcuna plusvalenza, poiché non comporta l'attribuzione di un valore eccedente ad un bene, e contribuisce a dare una rappresentazione più fedele della capacità economica dello stato dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)