Sez. 2, Sentenza n. 6354 del 13/07/1996 (Rv. 498530 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita di terreno edificabile - Mancata predisposizione del tipo di frazionamento - Stipulazione del contratto definitivo - Impedimento - Esclusione - Fondo venduto nella sua interezza, salvo un relitto non edificabile - Lottizzazione abusiva - Esclusione - Impedimento alla conclusione del contratto definitivo - Insussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Qualora un suolo a destinazione edificatoria costituisca oggetto di un contratto preliminare di compravendita, la stipulazione del rogito pubblico di vendita non è impedita dalla mancata predisposizione da parte del promittente venditore del tipo di frazionamento, trattandosi di attività marginale e complementare, che può esser disposta da ciascuna delle parti e non potendo neppure ritenersi che tale predisposizione sia necessaria al fine di evitare il reato di lottizzazione abusiva quando (come nella specie) non possa configurarsi alcuna lottizzazione per esser stato dedotto in contratto il terreno nella sua interezza, circostanza non esclusa dal fatto che lo stesso non comprenda un relitto di trascurabili dimensioni insuscettibile di qualsiasi utilizzazione edificatoria.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)