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Sez. 2, Sentenza n. 2747 del 06/06/1989 (Rv. 463013 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI - TRASFERIMENTO FRAZIONATO DI SINGOLE QUOTE DI TERRENO SENZA LOTTIZZAZIONE AUTORIZZATA - ILLICEITÀ PENALE - CONSEGUENTE NULLITÀ INCONDIZIONATA DEGLI ATTI RELATIVI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRATTO PRELIMINARE STIPULATO ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463013-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI - TRASFERIMENTO FRAZIONATO DI SINGOLE QUOTE DI TERRENO SENZA LOTTIZZAZIONE AUTORIZZATA - ILLICEITÀ PENALE - CONSEGUENTE NULLITÀ INCONDIZIONATA DEGLI ATTI RELATIVI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRATTO PRELIMINARE STIPULATO ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nel sanzionare penalmente il trasferimento frazionato di singole quote di terreno, in Mancanza di una lottizzazione autorizzata, non comporta sotto il profilo degli effetti negoziali civili la nullità incondizionata degli Atti, bensì introduce, nei confronti del venditore obbligatosi a procedere al frazionamento del fondo, una causa di impossibilità giuridica, successiva alla stipulazione del contratto, ad assolvere tale Onere. Pertanto tale norma, che ha carattere innovativo, non determina, con riguardo a contratto preliminare stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore, l'Invalidità di esso, ma preclude l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dello Obbligo di concludere il contratto, non potendo la sentenza sostitutiva del giudice realizzare un assetto negoziale oramai vietato dalla legge penale, all'evidente scopo di tutelare lo interesse generale alla repressione dell'abusivismo edilizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)