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Sez. 2, Sentenza n. 91 del 13/01/1976 (Rv. 378715 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - IDENTIFICAZIONE DEI CONFINI - RIFERIMENTO AI DATI CATASTALI O AD UN TIPO DI FRAZIONAMENTO - RILEVANZA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENE NELLA VENDITA A MISURA - NELLA VENDITA A CORPO - RILEVANZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378715-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - IDENTIFICAZIONE DEI CONFINI - RIFERIMENTO AI DATI CATASTALI O AD UN TIPO DI FRAZIONAMENTO - RILEVANZA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENE NELLA VENDITA A MISURA - NELLA VENDITA A CORPO - RILEVANZA - ESTENSIONE.*

In tema di compravendita immobiliare, qualora le parti identifichino i confini dell'immobile con esclusivo riferimento ai dati catastali, riportati in contratto, o ad un tipo di frazionamento, anch'esso richiamato nel contratto, tali dati e tipo costituiscono gli elementi fondamentali di cui l'interprete deve tener conto per la individuazione del bene trasferito. Questo principio opera anche nel caso in cui la vendita sia a corpo, anziche a misura, in quanto l'irrilevanza dell'estensione del fondo, nella vendita a corpo, vale solo in relazione alla Determinazione del prezzo, ma non influisce sull'identificazione del bene effettivamente venduto. (V 3352/73, mass n 367252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)