Sez. L, Sentenza n. 1362 del 23/02/1983 (Rv. 426171 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - RAPPORTI DI LAVORO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2948 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - RAPPORTI DI LAVORO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2948 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA.*
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., nella parte in cui consente che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorra in pendenza del rapporto di lavoro (sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966) non riguarda il caso in cui il rapporto stesso sia caratterizzato da stabilità e cioè sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato sul licenziamento illegittimo. Pertanto, per la generalità dei rapporti di lavoro soggetti all'applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, la suddetta prescrizione opera, pur perdurando i rapporti stessi, a partire dalla data di entrata in vigore di tale ultima legge, tenuto conto che essa, mediante la cosidetta garanzia reale della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, assicura l'indicata stabilità. (V 5426/80, mass n 409299; (V 4234/80, mass n 408112; (Conf 5111/81, mass n 415899).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)