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Sez. L, Sentenza n. 5111 del 15/09/1981 (Rv. 415899 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - RAPPORTI DI LAVORO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2948 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO REGOLATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415899-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - RAPPORTI DI LAVORO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2948 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO REGOLATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA.*

La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 2948 cod. civ., nella parte in cui consente che la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorra in pendenza del rapporto di lavoro (sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972), non riguarda il caso in cui il rapporto stesso, pubblico o privato, sia caratterizzato da stabilità, e, cioè sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminante, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze, con la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Pertanto, per la generalità dei rapporti di lavoro regolati dalla contrattazione collettiva e soggetti all'applicazione della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), la suddetta prescrizione quinquennale opera, pur perdurando i rapporti stessi, a partire dalla data di entrata in vigore di tale legge, tenuto conto che questa, mediante la cosiddetta garanzia reale della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di illegittimo licenziamento, assicura l'indicata stabilità. (V. 5426/80, mass. N. 409299; (V. 4234/80, mass. N. 408112).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)