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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20390 del 25/08/2017 (Rv. 645217 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Credito della Cassa Edile - Privilegio ex art. 2751 bis c.c. - Limiti
Stato
decisa il 2017-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645217-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI

In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, la causa del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n.1, va individuata nella natura retributiva delle somme oggetto della relativa domanda, che va riconosciuta agli accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, diversamente dai contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori alla Cassa medesima, che sono finalizzati a dotare la Cassa di previdenza delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali e ai quali non può dunque riconoscersi natura retributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)