Sez. 3, Sentenza n. 13367 del 06/11/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212540 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Avverso sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado, con trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Non è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che abbia annullato la sentenza di primo grado e contestualmente ordinato la trasmissione degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio. Da un lato vi osta il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dall'altro il fatto che la sentenza dichiarativa di annullamento si risolve in un atto di mero impulso processuale inidoneo a produrre lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)