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Sez. 6, Sentenza n. 9744 del 21/01/2004 Ud. (dep. 03/03/2004) Rv. 229210 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza di appello di annullamento di quella di primo grado - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229210-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

Non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 cod. proc. pen. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 607

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)