Sez. 3, Sentenza n. 11407 del 14/02/2013 Ud. (dep. 11/03/2013) Rv. 254941 - 01
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA | Armi legalmente detenute e portate - Loro utilizzo per reati venatori - Condanna per contravvenzione venatoria - Confisca - Necessità.
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA
L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che sono confiscabili le armi utilizzate per commettere reati venatori, anche se legittimamente detenute e portate, solo in caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 2, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)