Sez. 3, Sentenza n. 35637 del 11/07/2007 Cc. (dep. 27/09/2007) Rv. 237225 - 01
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA | Contravvenzioni previste dalla L. n. 157 del 1992 - Reperti sequestrati - Sentenza di assoluzione - Confisca - Esclusione - Ragioni.
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA
In materia di caccia, la confisca delle armi e dei relativi mezzi prevista dall'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") non può essere disposta nel caso di sentenza assolutoria ma unicamente in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate. (In motivazione la Corte, enunciando il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'unica ipotesi di confisca obbligatoria, operante anche in caso di assoluzione, è prevista dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 per l'importazione e la detenzione senza la prescritta certificazione di esemplari di specie protette).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1992 num. 150 art. 1, Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)