Sez. 1, Sentenza n. 11334 del 15/11/1997 (Rv. 509950 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Denunzia di errore di diritto e/o di vizio di ragionamento commessi dal giudice - Specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
Ove venga denunziato un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato atteso che, diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso e sono perciò inammissibili in sede di legittimità.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)