Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 30/01/1995 (Rv. 490117 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione del contratto nel suo complesso o di una singola clausola di esso, mirando ad evidenziare una verità storica (la comune intenzione delle parti contraenti) è tipico accertamento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito, che è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e per vizi di motivazione. Perché sia configurabile una violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, non è sufficiente che il ricorrente faccia astrattamente richiamo agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma è necessario che lo stesso indichi, in modo specifico, i canoni in concreto inosservati e, soprattutto, il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, non essendo idonea la mera critica del risultato raggiunto dal giudice medesimo mediante la contrapposizione, a quella datane dal giudice stesso, di una sua difforme interpretazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)