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Sez. 1, Sentenza n. 402 del 20/01/1988 (Rv. 456959 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERRENO A DESTINAZIONE AGRARIA ESTERNO AL CENTRO EDIFICATO - VALORE AGRICOLO MEDIO.*
Stato
decisa il 1988-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456959-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERRENO A DESTINAZIONE AGRARIA ESTERNO AL CENTRO EDIFICATO - VALORE AGRICOLO MEDIO.*

Con riguardo all'espropriazione di terreno a destinazione agraria, esterno al centro edificato, disposta ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'indennità deve essere determinata a norma dello art. 16 quinto comma della legge medesima, sulla base del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, mentre resta in proposito irrilevante sia la declaratorio d'illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, che riguarda tale norma solo nella parte in cui si riferisce ai fondi con destinazione edilizia, sia la disciplina "provvisoria e salvo conguaglio" della legge 29 luglio 1980 n. 385 (peraltro poi dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), che si riferisce parimenti alle sole aree edificabili. (V 4091/85, mass n 441613; (V 2247/85, mass n 440132).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)