Sez. 5 - , Ordinanza n. 7110 del 13/03/2019 (Rv. 653042 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Sostituzione d'imposta - Prestazioni INPDAP - Ritenute dirette - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Qualora l'imposta sia stata riscossa mediante ritenute su prestazioni pensionistiche, operate dall'INPDAP quale sostituto d'imposta, non si applica la procedura di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, operante ove la "ritenuta diretta" sia stata effettuata direttamente dalle Amministrazioni dello Stato secondo le norme sulla contabilità statale, bensì il metodo del "versamento diretto", con la conseguenza che il contribuente deve richiederne il rimborso entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, di quarantotto mesi dalla data in cui ha subito la ritenuta alla fonte.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 29, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)