Sez. 5, Sentenza n. 10344 del 28/05/2004 (Rv. 573269 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Nascenti da <ritenute dirette> o <versamenti diretti> - Prescrizione e decadenza - Diversa loro natura e fondamento - Distinzione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di rimborsi di imposte, gli articoli 37 e 38 del d.P.R: n. 602 del 1973 disciplinano due diverse ipotesi di rimborso, a seconda che la riscossione si avvenuta con il metodo della <ritenuta diretta> o del <versamento diretto>. Mentre in relazione alla prima, operata direttamente dalle amministrazioni dello Stato <<secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità dello Stato>> (ex artt. 2, d.P.R. n. 602 del 1973 e 29 d.P.R. n. 600 del 1973), la domanda deve essere effettuata entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. (ai sensi dell'art. 37, d.P.R. n. 602, cit.), in relazione al secondo, effettuato mediante ritenuta alla fonte di un sostituto d'imposta, diverso dall'amministrazione statale, ovvero dal contribuente in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi (ex artt. 3, d.P.R. n. 602 del 1973 e 23 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973), la richiesta deve essere presentata entro il termine di decadenza di 18 mesi (ai sensi dell'art.38, d.P.R. n. 602, cit.).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)