Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 08/04/2009 (Rv. 607723 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Regione Sicilia - Imposte riscosse mediante ritenuta effettuata dalla Regione - Istanza di rimborso - Procedura di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Ragioni - Conseguenze in tema di decadenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Nella Regione Sicilia, qualora l'imposta sia stata riscossa attraverso il sistema della ritenuta effettuata dalla Regione medesima, l'eventuale rimborso non può essere richiesto mediante la procedura di cui all'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che riguarda il solo caso in cui la ritenuta diretta sia effettuata dallo Stato o dalle sue Amministrazioni, ma con il rispetto delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo d.P.R. n. 602, con conseguente applicazione del termine di decadenza di diciotto mesi. Ciò in quanto anche in detta Regione, cui lo statuto speciale ha attribuito autonoma potestà normativa in materia tributaria, il potere di accertamento dei tributi è rimasto allo Stato, che lo esercita attraverso i suoi organi e si avvale, per la riscossione dei tributi, della propria legislazione, senza che sia possibile mettere in discussione, estrapolare o variare le relative cadenze procedimentali.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 37, DPR 29/09/1972 num. 602 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)