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Sez. L, Sentenza n. 6919 del 25/07/1994 (Rv. 487503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro autonomo - Estremi rispettivi - Valutazione degli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'attività di segnalazione dei guasti e di lettura dei contatori svolta per conto dell'E.N.E.L.
Stato
decisa il 1994-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è costituito dall'inserimento del prestatore nell'organizzazione del datore di lavoro con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, fermo restando che in ogni caso assume valore decisivo non già il "nomen iuris" adottato dalle parti, ma il modo concreto di atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esplicazione. La valutazione degli elementi di fatto, idonei nel caso concreto a ricondurre il rapporto nell'ambito dell'uno o dell'altro schema contrattuale, è riservata al giudice del merito, rimanendo censurabile in sede di legittimità solo la violazione dei generali ed astratti criteri distintivi. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un'attività di segnalazione dei guasti e di lettura dei contatori per conto dell'ENEL sull'assunto che era mancato un inserimento stabile del prestatore nella struttura organizzativa dell'ente particolarmente in relazione al fatto che i tempi di esecuzione dell'opera, genericamente predeterminati, erano quotidianamente fissati dal prestatore, il quale non aveva riservato in modo esclusivo all'ENEL la propria opera e, per altro verso, aveva facoltà di avvalersi di ausiliari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)