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Sez. 1, Sentenza n. 1080 del 04/03/1978 (Rv. 390443 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - FORMA SCRITTA ED INEQUIVOCITA DELLA DICHIARAZIONE - NECESSITA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390443-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - FORMA SCRITTA ED INEQUIVOCITA DELLA DICHIARAZIONE - NECESSITA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Per effetto della riforma del diritto di famiglia la dichiarazione di colui al quale si attribuisce la paternita non richiede piu, ai fini della dichiarazione giudiziale di paternita naturale, i requisiti della Forma scritta e della non equivocita, ma puo essere liberamente valutata, insieme alle altre risultanze istruttorie. Tale valutazione deve essere compiuta dal giudice di rinvio, sempre che si tratta di un punto della sentenza impugnata denunciato con specifico motivo di ricorso. (nella specie trattavasi di atto notorio redatto alla presenza di quattro testimoni, nel quale era stata raccolta la volonta espressa in punto di morte di riconoscere il figlio naturale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)