Sez. 1, Sentenza n. 134 del 08/01/1981 (Rv. 410533 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA DELLA PATERNITA - MEZZI CONSENTITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA DELLA PATERNITA - MEZZI CONSENTITI.*
L'art 269 cod civ, nel testo sostituito dall'art 113 della legge 19 maggio 1975, n 151, nell'escludere che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento costituiscano prova della paternita naturale, stabilisce altresi che tale prova puo essere data con ogni mezzo e, quindi, indipendentemente dai rigidi schemi configurati nella sua precedente formulazione, quale la notoria convivenza come coniugi dei genitori. (V 332/80, mass n 403718; (V 1080/78, mass n 390443; (V 3641/77, mass n 387268).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)