Sez. 5, Sentenza n. 11405 del 09/10/1995 Ud. (dep. 23/11/1995) Rv. 202906 - 01
Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione a vuoto | Emissione senza autorizzazione - Rapporto di eterogeneità - Sussistenza - Continenza - Esclusione - Conseguenza - Ritenuta sussistenza del primo, anziché del secondo - Diversità del fatto - Sussistenza - Contestazione ex art. 516 e 521, secondo comma cod. proc. pen. - Obbligo.
Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione a vuoto
Le fattispecie di emissione di assegno senza autorizzazione e, rispettivamente, senza provvista, sono tra loro in rapporto di eterogeneità, non di continenza. Ne deriva che, ai fini della contestazione, l'una non comprende l'altra, sicché ove si ritenga sussistere il delitto di emissione senza provvista, anziché senza autorizzazione, il fatto diverso va contestato ai sensi degli art. 516 e 521, secondo comma cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 n. 2 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)