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Sez. 4, Sentenza n. 9523 del 18/09/1997 Ud. (dep. 22/10/1997) Rv. 208784 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO | Truffa - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208784-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO

Sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza quando nei fatti -ivi rispettivamente descritto e ritenuto- non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante "frode", il furto tra quelli consumati "mediante violenza" contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano l'artificio o il raggiro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell'imputazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)