Sez. 5, Sentenza n. 9957 del 08/07/1999 Ud. (dep. 05/08/1999) Rv. 213968 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione a vuoto - Emissione senza autorizzazione - Rapporto di eterogeneità - Sussistenza - Continenza - Esclusione - Conseguenza - Diversità del fatto - Sussistenza - Contestazione ex artt. 516-521 cod.proc.pen. - Obbligo - Mancanza - Conseguenza - Nullità della sentenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti -rispettivamente descritti e ritenuti- non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. Pertanto, nel caso in cui il fatto diverso non venga contestato tramite la modifica della imputazione ai sensi degli artt. 516-520 cod.proc.pen., si verifica nullità della sentenza per difetto di contestazione. (Nella fattispecie la Corte, rilevando che l'imputato, rinviato a giudizio per emissione di assegno senza autorizzazione, era stato ritenuto responsabile, in assenza di contestazione suppletiva, del delitto di emissione di assegno senza provvista, ha annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al PM per l'ulteriore corso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)