Sez. 2, Sentenza n. 10768 del 03/12/1996 (Rv. 501000 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Costituzione di parte civile nel processo penale - Rinuncia implicita all'azione già esercitata in sede civile - Limiti - Azioni non direttamente risarcitorie o restitutorie - Configurabilità della rinuncia - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE
Alla stregua dell'art. 24 del codice di procedura penale del 1930, la rinuncia di diritto agli atti del giudizio civile istituito antecedentemente al procedimento penale, determinata dalla costituzione di parte civile del danneggiato dal reato in tale procedimento, si verifica unicamente con riguardo ai processi civili aventi ad oggetto azioni risarcitorie e restitutorie, e non si verifica, invece, con riferimento ai processi attinenti ad azioni diverse anche se mediatamente intese ad effetti recuperatori e ripristinatori della posizione patrimoniale e della sfera giuridica del soggetto passivo del fatto criminoso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)