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Sez. 1, Sentenza n. 9873 del 26/09/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161310 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - TRASFERIMENTO DELL'ARMA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - INOSSERVANZA - DETENZIONE ABUSIVA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
Stato
decisa il 1983-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161310-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - TRASFERIMENTO DELL'ARMA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - INOSSERVANZA - DETENZIONE ABUSIVA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*

Colui che trasferisce armi comuni da sparo, già regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da una località del territorio nazionale ad altra appartenente ad una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza, deve ripetere la denuncia in osservanza del disposto dell'art. 58 del relativo regolamento e la violazione di tale Obbligo integra il reato originariamente previsto come contravvenzione dall'art. 697 del codice penale ed attualmente, come delitto, dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, successivamente sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 e non già il reato di natura contravvenzionale previsto dal citato art. 58 del regolamento e punito dall'art. 221 del testo unico. (Conf mass n 156111; (Conf mass n 154939; (Conf mass n 150606; (Conf mass n 147569 ed ivi citate; (contra mass n 159001, sez i, 29 aprile 1983, balducci e 6 maggio 1983, costantino).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)