Sez. 2, Sentenza n. 510 del 07/12/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 251769 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Sussistenza - Appartenenza mafiosa del suo autore - Necessità - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 209, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)