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Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258464 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Reato posto in essere da appartenente ad associazione mafiosa - Caratteri dell'aggravante - Compatibilità con l'aggravante ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258464-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE

In tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)