Sez. 1, Sentenza n. 43663 del 18/10/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238419 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE | Reato posto in essere da appartenente ad associazione mafiosa - Caratteri dell'aggravante - Compatibilità con l'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE
L'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. (consistente, in virtù del rinvio all'art. 628 cod. pen., nella violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa), giacché, per l'applicazione di quest'ultima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodalizio, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 com. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)