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Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 10/03/1994 (Rv. 485635 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione | Mancata proposizione della eccezione di estinzione - Deducibilità con atto riassuntivo del processo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485635-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione

L'estinzione del processo per inattività delle parti (e quindi anche per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dopo la cessazione della causa di sospensione), ove non dedotta dall'interessato in via di eccezione, a norma dell'art. 307 cod. proc. civ., può essere richiesta in via di azione con atto riassuntivo del processo stesso, con la conseguenza di rimettere la causa nello stesso stato processuale in cui si trovava al momento del provvedimento (di interruzione, sospensione, cancellazione dal ruolo) che ne ha arrestato il normale iter procedimentale. Pertanto, nel caso in cui la sospensione del processo (nella specie per la pendenza di un procedimento penale) sia stata disposta con ordinanza del Collegio, cui la causa era stata rimessa per la decisione, il giudice, ove disattenda l'istanza di estinzione, deve decidere la causa nel merito in assenza di una contraria manifestazione di volontà della parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)