Sez. 1, Sentenza n. 17223 del 26/02/2001 Cc. (dep. 28/04/2001) Rv. 218764 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Fungibilità con le misure alternative alla detenzione - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod.proc.pen. - Manifesta infondatezza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO
L'equiparazione, prevista dall'art. 657 cod.proc.pen., della detenzione scontata senza titolo ad altre situazioni (quali la custodia cautelare in carcere) equivalenti sotto il profilo della gravità delle limitazioni che comportano, non può essere estesa a casi diversi da quelli contemplati, senza che possa perciò ritenersi l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non prevede la fungibilità delle misure alternative alla detenzione, attesa la differente afflittività di queste ultime rispetto alla detenzione ed alla custodia cautelare in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)