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Sez. 1, Sentenza n. 7651 del 23/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 227116 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Pena detentiva espiata in esecuzione di condanna successivamente revocata - Espiazione avvenuta in regime di affidamento in prova al servizio sociale - Fungibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227116-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

Ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen., che fa riferimento non alla "custodia cautelare" (come il precedente comma primo) ma alla "pena detentiva espiata", l'espiazione deve ritenersi avvenuta (sempre che sia stata effettiva) indipendentemente dalle modalità con le quali essa ha avuto luogo e, quindi, anche nel caso in cui vi sia stato affidamento in prova al servizio sociale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)