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Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 27/02/1995 (Rv. 490780 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Distanza - calcolo del confine - Criterio della prevenzione - Inapplicabilità - limiti.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490780-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

Il criterio della prevenzione di cui all'art. 873 cod.civ. è derogato dal regolamento comunale edilizio nel caso in cui questo fissi la distanza non tra le costruzioni, ma delle stesse dal confine, tranne che, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, consenta anche le costruzioni in aderenza, in quanto, in tale ultima ipotesi, il primo costruttore ha la scelta tra il costruire alla distanza regolamentare dal confine e l'erigere la propria fabbrica sino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)