diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7500 del 20/04/2004 (Rv. 572182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Rinnovazione della notificazione nulla - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, l'omessa rinnovazione della notifica del ricorso principale, che risulti affetta da nullità, nei confronti di un soggetto che non sia litisconsorte necessario, è irrilevante rispetto al ricorso stesso e non ne cagiona inammissibilità o improcedibilità, restando peraltro inapplicabili il disposto dell'artt. 331 c.p.c. che si riferisce all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e l'art. 371 bis c.p.c. che presuppone tale integrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)