Sez. 5, Sentenza n. 24156 del 29/12/2004 (Rv. 579401 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Disciplina ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Regime transitorio - Somme percepite prima dell'entrata in vigore della legge - Tassazione - Condizioni - Intervento, nel triennio successivo al 31 dicembre 1988, del titolo, fonte della plusvalenza, e della percezione della somma - Necessità. - Data di emissione del decreto di esproprio o di conclusione della cessione volontaria - Rilevanza - Data di adozione del decreto di occupazione d'urgenza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, mentre è assoggettato al prelievo fiscale di cui all'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza conseguito, in dipendenza di procedimenti espropriativi, dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta (a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, e in particolare prima dell'1 gennaio 1989), la disciplina transitoria, dettata dal nono comma del citato art. 11, consente la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge a condizione che, nel triennio successivo al 31 dicembre 1988, siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma. Al fine di accertare la sussistenza del primo di detti presupposti, non assume rilievo il momento di adozione del decreto di occupazione d'urgenza - con il quale si realizza la mera apprensione materiale del bene e non viene operato il trasferimento della proprietà, nè determinata l'indennità dovuta -, ma occorre fare riferimento alla data di emissione del decreto di esproprio o a quella di conclusione della cessione volontaria dell'immobile, poichè soltanto da tali atti consegue l'effetto traslativo della proprietà e il diritto del proprietario alla relativa indennità.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)