Sez. 5, Sentenza n. 11423 del 18/06/2004 (Rv. 573729 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, quinto comma, legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Percezione delle somme successivamente all'entrata in vigore di detta legge, sulla base di titolo anteriore - Prelievo fiscale - Assoggettamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché l'emanazione del decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore all'1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge (Nell'enunciare tale principio, la Cassazione ha fatto riferimento alle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 410 del 1995).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)