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Sez. 5, Sentenza n. 7449 del 14/05/2003 (Rv. 563053 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Disciplina ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Regime transitorio - Somme percepite prima dell'entrata in vigore della legge - Tassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563053-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, mentre è assoggettato al prelievo fiscale di cui all'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, in dipendenza di procedimenti espropriativi, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente - ed in particolare prima dell'1 gennaio 1989 -, essendo sufficiente che la percezione della somma sia intervenuta dolo l'entrata in vigore della legge, la disciplina transitoria, di cui al nono comma del citato art. 11, consente invece la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991 purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)