Sez. 4, Sentenza n. 6743 del 19/06/1996 Ud. (dep. 03/07/1996) Rv. 205364 - 01
Parte civile - Spese | Presentazione della nota - Necessità - Esclusione - Liquidazione in base alla tariffa forense - Possibilità.
Parte civile - Spese
In tema di liquidazione delle spese processuali alla parte civile, la prescrizione di cui all'art. 153 disp. att. cod.proc. pen., che pone l'onere di presentazione della nota, non è prevista a pena di nullità ovvero di inammissibilità per cui, anche in mancanza della produzione suddetta, è consentito al giudice procedere ugualmente alla richiesta liquidazione in base alle indicazioni della tariffa forense relative agli onorari, competenze e spese generali, calcolate queste ultime, come previsto in tariffa, in percentuale sugli onorari, con esclusione del riconoscimento di tutte quelle altre che necessitano di documentazione probatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)