diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 45130 del 24/09/2001 Cc. (dep. 18/12/2001) Rv. 220526 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Assenza di esplicita richiesta - Deliberazione d'ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2001-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220526-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di spese concernenti l'esercizio dell'azione civile, nel caso di sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice deve d'ufficio provvedere alla condanna dell'imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa (e sempre che non vi sia stata espressa rinuncia dell'avente diritto) liquidandole, in assenza della nota di cui all'art. 153 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento alla tariffa professionale vigente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)