Sez. 3, Sentenza n. 557 del 10/02/1999 Cc. (dep. 02/04/1999) Rv. 213551 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Liquidazione globale o equitativa - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza delle singole attività defensionali dedotte o di una nota specifica prodotta dalla parte civile, non può limitarsi ad una globale (ed equitativa) determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione o delle singole voci effettivamente liquidate ovvero della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)