Sez. 1, Sentenza n. 21107 del 07/10/2014 (Rv. 632685 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Protezione dati personali - Soggetto pubblico - Trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro per accertamento di responsabilità disciplinari - Modalità - Requisiti - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di trattamento dei dati personali da parte di un soggetto pubblico, per l'accertamento, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di responsabilità disciplinari, l'espressa inclusione di tale finalità fra quelle di pubblico interesse non è, di per sé, sufficiente ad escludere la necessità del consenso scritto dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante, occorrendo che vengano indicati i tipi di dati sensibili che possono essere trattati e delle operazioni eseguibili sugli stessi, da parte del medesimo soggetto pubblico o, su sua richiesta, dall'Autorità Garante, poiché la particolare natura di quelli, segnatamente riguardanti la salute e la vita sessuale della persona, richiede una protezione rafforzata in ragione dei valori costituzionali posti a presidio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attese le finalità del provvedimento disciplinare, aveva escluso che potesse trovare applicazione la normativa in materia di tutela della "privacy", in quanto la raccolta dei dati sui siti "web" per "escort" era volta ad acquisire non già elementi relativi all'orientamento sessuale del dipendente, ma la prova della pubblicizzazione - ritenuta lesiva, per le modalità prescelte - dell'attività di meretricio di quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 112 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)