Sez. L, Sentenza n. 15327 del 30/06/2009 (Rv. 608883 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Legge n. 675 del 1996 - Ambito - Accesso ai documenti relativi ai dati sensibili - Interesse alla riservatezza - Limiti - Divulgazione di dati personali - Comparazione degli interessi coinvolti - Da parte del giudice di merito - Necessità .
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di trattamento dei dati personali, la legge 21 dicembre 1996, n. 675 non si applica in via generalizzata ad ogni situazione soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti della persona, ma soltanto a quelle attinenti al fenomeno da essa normativamente delineato, precludendo l'accesso soltanto ai documenti relativi ai dati sensibili della persona, dovendosi ritenere che l'interesse alla riservatezza dei dati personali receda qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela. Ne consegue che, ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della citata legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)