Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 20/07/2011 (Rv. 619416 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | In genere.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
Il principio di diritto secondo il quale, negli atti costitutivi delle società di capitali, può essere inserita un'unica tipologia di clausola compromissoria, ovvero quella prevista nell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune disciplinata dall'art. 808 cod. proc. civ., determina la nullità di una clausola che non rispetti le prescrizioni della norma in punto di nomina degli arbitri. Tuttavia, ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, che abbia rogato un atto costitutivo contenente una clausola affetta da tale radicale invalidità, secondo il nuovo regime normativo e, conseguentemente, abbia integrato, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, consistente nella ricezione di un atto "espressamente proibito dalla legge", l'illecito disciplinare può ritenersi perfezionato solo quando la sanzione di nullità sia univocamente riconosciuta e non possa dar luogo a dubbi interpretativi. Ne consegue che, in virtù dell'esercizio della nomofilachia cui è tenuta la Corte di Cassazione, quando la presente pronuncia diverrà nota al pubblico, eventuali atti costitutivi rogati da notai con previsione di clausole compromissorie difformi dalla previsione del citato art. 34 diverranno sanzionabili sotto il profilo disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 13, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)