Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21202 del 13/10/2011 (Rv. 620131 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Inserzione di una clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune in un atto costitutivo di società - Difformità dall'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 - Violazione del divieto di ricevere atti nulli - Sussistenza - Conseguenze - Responsabilità disciplinare - Limiti - Atti rogati a decorrere dal 1° settembre 2011 - Fondamento - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell'art. 28, comma primo, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dal 1° settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del notaio in relazione ad atti redatti negli anni 2006 e 2007, allorché sussisteva contrasto giurisprudenziale sull'art. 34 citato, dovendosi escludere che a quell'epoca si trattasse di "atti espressamente proibiti dalla legge").
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)